Mano pesante del TFN per l'ex Benevento Vokic: 3 anni di squalifica per calcioscommesse

Brutte notizie per il centrocampista Dejan Vokic, coinvolto nel secondo fascicolo dell’inchiesta ‘Benevento bis’ sul calcioscommesse. Allo sloveno veniva contestata la “violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, oltre alla violazione dell’articolo 24 che vieta espressamente ai tesserati federali di scommettere sul calcio” e nella giornata di oggi è arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che lo ha squalificato per ben tre anni e trenta giorni, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, e 34mila euro di ammenda.
Attualmente il classe ‘96 è tesserato per il Radomlje, club di massima divisione slovena, dove ha già disputato sei gare in questa stagione, ma questa avventura potrebbe essere destinata a terminare se UEFA E FIFA accoglieranno la richiesta avanzata dal TFN. Di seguito il comunicato completo:
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Antonella Arpini - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 agosto 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28345 /524pf24- 25/GC/blp del 23 maggio 2025, nei confronti del sig. Dejan Vokic, la seguente
DECISIONE
Il deferimento Con atto Prot. 28345 /524pf24-25/GC/blp del 23 maggio 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i signori Agnello Emanuele, Di Serio Giuseppe, Perlingieri Francesco, Vogliacco Alessandro e Vokic Dejan, attualmente tesserato per la società slovena NK Radomlje, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, segnatamente, quest’ultimo, per aver effettuato n. 304 scommesse dall’8 gennaio 2023 al 2 agosto 2023 (quando era tesserato per il Benevento Calcio) attraverso il conto giochi n. 15016-10941767 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei) e nell’ambito FIFA. La fase istruttoria Il procedimento, avente ad oggetto “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Benevento, relativi al procedimento penale n. 3407/2023”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19.12.2024 al n. 524pf 24-25. Unitamente alla copia dell’annotazione di P.G. del 3.7.2024 relativa alle ulteriori risultanze investigative emerse nei confronti di altri calciatori professionisti, pervenuta in data 18.12.2024, veniva trasmessa copia dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso nel detto procedimento penale nei confronti dei calciatori Massimo Coda, Gaetano Letizia, Diego Christian Pastina, Enrico Brignola e di altri soggetti non tesserati, a questi notificato. Dalla consultazione della banca dati ADM-Portale dei Giochi, la P.G. accertava che attraverso conti gioco a loro intestati, avevano effettuato scommesse sportive sul gioco del calcio i calciatori Domenico Berardi, Alessandro Vogliacco, Pietro Martino, Marco Sau, Dejan Vokic, Francesco Perlingieri, Emanuele Agnello, Giuseppe Di Serio, Guido Davì ed il Presidente della AD Erga Sport Ernesto Addazio. Nel corso delle ulteriori indagini, la Guardia di Finanza acquisiva e trasmetteva la nota di riscontro della SOGEI SpA con allegati i prospetti delle giocate effettuate dagli incolpati sui conti gioco loro intestati. Su richiesta della Procura Federale venivano auditi i tesserati Altobelli Daniele, Domenico Berardi, Alessandro Vogliacco, Pietro Martino, Giuseppe Di Serio, Guido Davì, Ernesto Addazio, Francesco Perlingeri, Marco Sau, Agnello Emanuele. Vokic Dejan si sottraeva all’audizione, più volte fissata e differita su richiesta dello stesso. La posizione del sig. Domenico Berardi, previa condivisione con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, veniva definita con provvedimento di archiviazione del 17.3.2025 per la rilevata assenza di condotte di rilevanza disciplinare. Successivamente all’avviso di conclusione delle indagini, notificato il 17.4.2025, chiedevano di essere ascoltati tutti gli indagati, con esclusione dei signori Agnello, Perlingieri e Vokic, e si addiveniva alla definizione ex art. 126 CGS delle posizioni riferite ai signori Addazio, Altobelli, Davì, Martino e Sau.
La fase predibattimentale e la Decisione/0235/TFNSD-2024-2025 all’esito dell’udienza del 19.6.2025
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 19.06.2025, all’esito della stessa, nell’assenza di Vokic Dejan, venivano definite le posizioni di Agnello Emanuele, Di Serio Giuseppe, Perlingeri Francesco e Vogliacco Alessandro, come da Decisione/0235/TFNSD-2024-2025 pubblicata il 24.6.2025, da aversi qui interamente riportata e richiamata. Nell’ambito della stessa udienza, quanto a Vokic Dejan, il rappresentante della Procura federale chiedeva irrogarsi anni 3 (tre) e giorni 30 (trenta) di squalifica, oltre € 34.000,00 di ammenda. Il Collegio, tuttavia, per quanto esposto in motivazione, cui si rinvia, riteneva opportuno procedere alla verifica dell’ iter notificatorio nei confronti del deferito Vokic Dejan e di accertare se, effettivamente, la società Benevento avesse trasmesso gli atti all’interessato, dal momento che, con pec del 23.1.2025, quest’ultima si era limitata a riferire che “Per quanto di nostra conoscenza, come da anagrafe federale che si allega, lo stesso risulta tesserato in Slovenia”. Nelle more della verifica dell’iter notificatorio, pertanto, si rendeva opportuno stralciare la posizione del ridetto Vokic Dejan e demandarne l’accertamento alla Procura Federale, con rinvio della trattazione, limitatamente alla detta posizione, all'udienza del 15 luglio 2025, ore 10:50, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.
L’udienza del 15.07.2025
All’esito dell’udienza del 15.07.2025, il Tribunale, con ordinanza in pari data, “ non definitivamente pronunciando, rilevato che non risultano intervenute notifiche in favore del sig. Vokic riguardanti la comunicazione di conclusione delle indagini, l'atto di deferimento, l'avviso di fissazione della prima udienza, nonché il provvedimento del 19 giugno 2025; visto l'art. 53, comma 5, punto 2, CGS, ritenuto che l'avvenuto trasferimento all'estero non esonera la società dall'obbligo di comunicare all'interessato, non più per essa tesserato, gli atti relativi al procedimento” ordinava, “ai sensi dell'art. 53 CGS, alla società Benevento Calcio Srl di trasmettere al sig. Dejan Vokic presso il suo attuale domicilio personale o societario gli atti del presente procedimento sopra indicati, nonché la presente ordinanza, entro la data del 22 luglio 2025, fornendone prova al Tribunale e alla Procura Federale entro la data del 29 luglio 2025”, con rinvio della trattazione “all'udienza del 21 agosto 2025, ore 10:30, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.” La soc. Benevento Calcio a r.l., in esecuzione all’ordinanza del 15.7.2025, rilevato dal sito FIFA TMS (Transfer Matching System) essere la FC RADOMLYE, la società slovena presso cui è attualmente tesserato il sig. Dejan Vokic, a mezzo pec del 16.7.2025 procedeva alla comunicazione a questi di tutti gli atti del procedimento. Il deferito non svolgeva attività difensiva. Il dibattimento All’udienza del giorno 21.8.2025, svoltasi in modalità video conferenza, ha preso parte, per la Procura Federale, l’avv. Giorgio Ricciardi. Nessuno è comparso per il deferito. L’avv. Giorgio Ricciardi, riportatosi al deferimento, dato atto dell’avvenuta comunicazione degli atti del procedimento al deferito e, tenuto conto del ritenuto tentativo dell’interessato di sottrarsi al procedimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti di questi le sanzioni di anni 3 (tre) e giorni 30 (trenta) di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, oltre € 34.000,00 (trentaquattromila/00) di ammenda.
La decisione
In via preliminare il Collegio rileva che, con pec in data 16 luglio 2025 indirizzata alla società slovena FC RADOMLYE, la società Benevento Calcio ha proceduto alla comunicazione al deferito di tutti gli atti del procedimento, con ciò fornendo prova, come da documentazione versata in atti, dell’avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione all’interessato non più tesserato previsti dall’art.53, co. 5, lett. a) punto 2, CGS. Il sig. Dejan Vokic, anche all’esito di tale ulteriore comunicazione, non ha inteso partecipare all’udienza, né trasmettere alcuna memoria difensiva. Tanto, sebbene anche in precedenza ben a conoscenza dell’esistenza del procedimento, per esserne stato informato dal suo precedente procuratore e per avere avuto plurimi contatti con il delegato dell’attività inquirente al fine di concordare e differire più volte la propria audizione, cui si è immotivatamente sottratto. Nel merito si osserva quanto segue. Nell’ambito del procedimento penale sub n.3407/2023 RGNR, i cui atti sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è emersa la esistenza di conti gioco intestati a tesserati professionisti, uno dei quali intestato anche all’odierno deferito. Il conto intestato a Dejan Vokic, dettagliatamente indicato nell’atto di deferimento, risulta essere stato acceso presso il concessionario Eurobet Italia. “Dalla consultazione della banca dati ADM – ‘Portale dei Giochi e dei Tabacchi’ - come risulta dall’annotazione di P.G. del 3.7.2024 - è stato possibile appurare che Vokic è stato titolare di n.1 conto gioco, il cui esame ha evidenziato giocate del tipo FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ‘scommesse sportive’, le quali ricomprendono anche scommesse aventi ad oggetto competizioni calcistiche. SOGEI Spa ha confermato l’effettuazione di scommesse di tipo calcistico sul conto gioco che risultano effettuate nel periodo gennaio-agosto 2023, quando Vokic Dejan militava nel Benevento Calcio Srl.” SOGEI S.p.A., Società Generale d’Informatica (società di information technology interamente di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze) che gestisce l’Anagrafe dei Giochi mediante un sistema centralizzato che raccoglie tutte le informazioni sui conti di gioco aperti, sui loro titolari e sui movimenti effettuati, in riscontro alla richiesta inoltrata dalla G.d.F. su sollecitazione della Procura Federale, ha anche fornito i report delle scommesse eseguite e delle relative vincite. In particolare, per quanto qui interessa, è emerso che sul conto intestato a Vokic Dejan nel periodo dall’8 gennaio al 2 agosto 2023 sono state eseguite n. 304 giocate variamente conclusesi. Mette conto evidenziare, inoltre, che al concessionario Eurobet, in sede di apertura del conto, è stata fornita la copia della carta d’identità del Vokic, come documentato da detto concessionario alla Procura federale in data 14.3.2025 (v. doc. 20 - atti istruttori – pagg. 88-91) e, allo stato, non vi è motivo di dubitare della corrispondenza all’originale della copia in atti. In ragione di quanto precede, la responsabilità del deferito, per quanto ascrittogli, può ritenersi sicuramente provata con ragionevole certezza. Come ancora di recente ricordato dalle SS.UU. della CFA con la decisione n. 91/2024-2025, infatti, “ In tema di responsabilità disciplinare, ‘ […] lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale’ (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un ‘confortevole convincimento’ della violazione, a sua volta sostenuto da un ‘grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; Sezioni unite, n. 71/2021)’ (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU., n. 15/2023-2024).” Quanto alla sanzione, l’art. 24, co. 3, prevede per i soggetti dell’area professionistica la squalifica non inferiore a tre anni e l’ammenda non inferiore ad € 25.000,00. L'entità della sanzione, tuttavia, va commisurata, in primo luogo, alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo in linea con quanto prescritto dall’artt. 44 del CGS secondo cui “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.” (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n.7/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021). Nel caso qui scrutinato non può sottovalutarsi che si è in presenza di ben 304 giocate variamente conclusesi nel periodo dall’8 gennaio al 2 agosto 2023. Come sopra accertata con ragionevole certezza la responsabilità del deferito Vokic Dejan, tenuto conto dei principi generali in ordine alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto, nonché del disvalore del comportamento e del numero delle scommesse (304) effettuate nell’arco temporale considerato (8 gennaio / 2 agosto 2023), il Collegio, in totale adesione alla richiesta della Procura Federale, ritiene congrue le sanzioni della squalifica di anni 3 (tre) e giorni 30 (trenta), con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA , e dell’ammenda di € 34.000,00 (trentaquattromila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Dejan Vokic la sanzione di anni 3 (tre) e giorni 30 (trenta) di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, ed euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) di ammenda
