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Caos Lazio, cosa dicono le NOIF sul blocco del mercato: serve liquidità

Caos Lazio, cosa dicono le NOIF sul blocco del mercato: serve liquiditàTUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:45Serie A
di Ivan Cardia

Il blocco del mercato pesa sull’estate della Lazio, tra i dubbi di Maurizio Sarri e le rassicurazioni del club di Claudio Lotito. Il club biancoceleste è l’unico a non aver rispettato i tre parametri - indicatore di liquidità, indicatore di indebitamento e costo del lavoro allargato - previsti dalla FIGC, peraltro ai tempi in cui nel consiglio federale sedeva lo stesso Lotito. A differenza di quanto sostenuto anche da osservatori di primo piano - per esempio l’ex presidente di Lega, Lorenzo Casini - la Lazio potrà comunque procedere a operazioni di cessione dei giocatori, anche se queste di fatto non potranno portare allo sblocco del mercato.

Cosa dicono le NOIF. La norma di riferimento è l’art. 90, che al quarto comma prevede il caso del mancato rispetto dell’indice di liquidità. Se la Lazio non avesse rispettato solo quello, avrebbe potuto portare a termine operazioni di acquisto di calciatori a patto di dimostrare di averne la copertura finanziaria. Il caso del club biancoceleste è invece disciplinato dal successivo comma 4-bis: “In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC”.

Come può risolvere il blocco la Lazio. Come vi abbiamo spiegato, l’unica soluzione che legittimi un’eventuale richiesta di revoca del provvedimento è l’immissione di liquidità in cassa. Teoricamente, questo sarebbe possibile anche attraverso delle cessioni di calciatori, ma di fatto nessuna operazione, nel mercato, porta al pagamento immediato di quanto concordato. Ripetiamo l'esempio più immediato: se la Lazio cedesse Rovella dietro il pagamento della clausola, non incasserebbe subito i 51 milioni previsti, ma soltanto i 17 della prima tranche di un pagamento triennale (come previsto dal contratto del centrocampista biancoceleste).

Le soluzioni sono indicate sempre nelle NOIF, all’articolo 90, nel successivo quinto comma, che recita: “Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui ai commi 4 e 4 bis è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
g) utilizzo dell’importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell’indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre successivo;
h) utilizzo dell’importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell’indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo successivo”.

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