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Serie C, giudice sportivo: 31 gli squalificati. Tre giornate a Nanni (Lucchese) e Bendetti (Imolese)

Serie C, giudice sportivo: 31 gli squalificati. Tre giornate a Nanni (Lucchese) e Bendetti (Imolese) TUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
martedì 1 marzo 2022, 21:18Serie C

Archiviata la 29^ giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo.
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 28 Febbraio 2022 e del 1 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26, 27 E 28 FEBBRAIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2022 ED € 500 DI AMMENDA

CRIPPA MASSIMO (RENATE) 1. per avere, al 38°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, dopo uno scambio di insulti a distanza, si alzava dalla panchina e si avvicinava pronunciando al suo indirizzo frasi offensive;
2. per avere, al termine della gara nel rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire verso il suo operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta e la carica ricoperta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2022
FRACCHIOLLA DOMENICO (LECCO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, a seguito di un fallo subito da un proprio calciatore, si alzava dalla panchina e, con fare minaccioso e intimidatorio, si avvicinava alla panchina avversaria, e in particolare ad un dirigente avversario, pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Solo grazie all'intervento dei dirigenti e calciatori delle società il FRACCHIOLLA veniva trattenuto e allontanato per evitare il contatto fisico con il Sig. CRIPPA. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate ed alla funzione ricoperta (r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2022
MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO) per avere, al 48°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo il fischio finale del primo tempo di gioco, correva verso l’arbitro e con tono aggressivo e minaccioso gli rivolgeva una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 MARZO 2022

LOGIUDICE PASQUALE (FIDELIS ANDRIA) in quanto, al termine della gara, faceva ingresso sul terreno di giuoco dalla tribuna centrale e successivamente raggiungeva il tunnel che conduce agli spogliatoi, mentre era inibito fino al 01.03.2022, come da decisione di cui al C.U. n. 205 del 14.02.2022. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500 DI AMMENDA

ALBARELLA NICOLA (LATINA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto, all’uscita dal terreno di gioco proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CUDINI MIRKO (CAMPOBASSO) per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitrale in quanto, dopo essere stato ammonito al 32°minuto del primo tempo, continuava a protestare nei confronti dell’assistente e, mentre si sedeva in panchina, sferrava un pugno alla stessa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
GUIDI RICCARDO (LUCCHESE) per avere, all’11°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
GUIDI FEDERICO (TERAMO) per avere, all’41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
DI MEGLIO GIOVAN GIUSEPPE (GROSSETO) per avere, all’41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 300 DI AMMENDA

DISDERI ANDREA (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 16° ed al 34°minuto circa, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina aggiuntiva. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NANNI NICOLA (LUCCHESE) per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, colpiva con una gomitata al volto un avversario, causandogli abbondante fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il gioco. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerate le conseguenze dannose provocate all'avversario.
BENEDETTI LEONARDO (IMOLESE) A) una gara di squalifica effettiva per recidività in ammonizione (V INFR);
B) due gare di squalifica effettiva per avere, al 34°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva in tackle all’altezza dei piedi – caviglie con la possibilità di contendergli il pallone ma usando vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 300 DI AMMENDA
CELLI ALESSANDRO (LATINA) A) per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, mentre si trovava in panchina e l’arbitro si avvicinava per richiamare un dirigente della sua squadra, proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa;
B) per avere, al 37°minuto del secondo tempo, appena dopo essere stato espulso, pronunciato un’espressione blasfema, tirato un calcio sui seggiolini della panchina e colpito violentemente con un pugno la porta di accesso del tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo, sfondando un pannello della stessa.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022. (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ALBERTI THOMAS (LEGNAGO SALUS) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, colpiva sulla schiena con un pugno un avversario, facendolo cadere a terra e senza provocargli conseguenze dannose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.
CELEGHIN ENRICO (RENATE) per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco interveniva da tergo e lo colpiva con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PECORINI SIMONE (PRO SESTO) per avere, al 34°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.
PALMIERI RICCARDO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 34°minuto del secondo tempo, dopo essere stato ammonito, pronunciato per due volte un’espressione blasfema. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FAGGIOLI ALESSANDRO (ANCONA MATELICA)
DRUDI MIRKO (PESCARA)
SANTARPIA ANTONIO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GERBAUDO MATTEO (MANTOVA)
MASI ALBERTO (PRO VERCELLI)
CIGARINI LUCA (REGGIANA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
PALAZZOLO NICOLO’ (GIANA ERMINIO)
SINIEGA GIACOMO (GROSSETO)
ARENA ALESSANDRO (GUBBIO)
MALACCARI NICOLA (GUBBIO)
LIA DAMIANO BIAGIO (IMOLESE)
OUKHADDA SHADY (MODENA)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
LUCARELLI MATTIA (PRO SESTO)
AURILETTO SIMONE (PRO VERCELLI)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
BERNARDOTTO GABRIELE (TERAMO)
ROSSETTI MATTEO (TERAMO)
MAHROUS AMIR (VIBONESE)
FERRINI MANUEL (VIS PESARO)
ROSSI MARCO (SEREGNO)

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