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Serie A, giudice sportivo: ammende per Lazio, Roma, Atalanta e altre 4 società

Serie A, giudice sportivo: ammende per Lazio, Roma, Atalanta e altre 4 società TUTTOmercatoWEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
giovedì 5 gennaio 2023, 19:38Serie A

Il giudice sportivo della Serie A ha comminato ammende a Atalanta, Lecce, Lazio, Salernitana, Roma, Torino e Spezia dopo le gare della sedicesima giornata. Questo il dettaglio:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l'operato arbitrale.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un contenitore di cartone contenente cibo, per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco, al 43° del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di carta contente alcuni fazzoletti di carta che casualmente attingeva un collaboratore della Procura federale, senza alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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