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Lazio, curva Nord chiusa per un turno. Pena sospesa per un anno per la collaborazione del club

Lazio, curva Nord chiusa per un turno. Pena sospesa per un anno per la collaborazione del clubTUTTO mercato WEB
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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
martedì 4 aprile 2023, 15:06Serie A

Il giudice sportivo della Serie A, dopo il supplemento di indagine relativo al derby tra Lazio e Roma dello scorso 19 marzo, ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura della Curva Nord per un turno, con la pena che è però stata sospesa per un anno, vista la collaborazione della stessa società nell'identificazione dei responsabili. Questo il comunicato: "Considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma;

considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, "la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)" intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell'art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

considerata, in particolare, l'obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e
4, C.G.S.;

ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all'art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell'ordine nell'attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 28, comma 7, CGS con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".

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