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Collegio di Garanzia del CONI: rigettato ricorso del Monza. Inammissibile quello del Venezia

Collegio di Garanzia del CONI: rigettato ricorso del Monza. Inammissibile quello del VeneziaTUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Vitiello
martedì 23 settembre 2025, 21:49Serie B
di Luca Bargellini
fonte coni.it

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D'Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2025, presentato, in data 10 luglio 2025, dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B" e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente; HA DICHIARATO INAMMISSIBILE L'INTERVENTO DELL'EMPOLI FOOTBALL CLUB S.P.A.; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2025, presentato, in data 12 luglio 2025, dal Venezia F.C. S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B", previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

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