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Padova-Juve U23, cori razzisti contro De Winter: sanzione con sospensione dal giudice sportivo

Padova-Juve U23, cori razzisti contro De Winter: sanzione con sospensione dal giudice sportivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
lunedì 23 maggio 2022, 10:49Serie C
di Claudia Marrone

Archiviate le gare di ritorno del Secondo Turno della Fase Nazionale playoff di Serie C, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Una nota particolare, però, è andata alla gara tra Padova e Juventus U23, dove si sono registrati cori razzisti all'indirizzo del bianconero Koni De Winter.
Di seguito parte della nota ufficiale:

GARA PADOVA / JUVENTUS U23
Il Giudice sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega relative alla gara Padova – Juventus U23 del 22 maggio 2022, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al 12°minuto del secondo tempo, «subito dopo che l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore del Padova per il fallo commesso dal giocatore di colore della Juventus DE WINTER KONI, indossante la maglia nr.5, ai danni del giocatore del Padova SETTEMBRINI, si levavano, dal settore della tribuna est occupata da ultrà del Padova dei "BU BU" ripetuti per circa cinque secondi e subito coperti da sonori fischi di tutti gli altri spettatori, nei confronti del citato calciatore di colore De Winter. E' doveroso far presente che circa 500 ultras padovani hanno intonato il "BU BU"».
I predetti sostenitori erano circa 500, circa il 50% del settore occupato, e si rendevano responsabili dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e tre i Collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega.
Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale molto elevata di coloro che erano presenti nel settore tribuna est e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 28, comma 4, CGS.
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S., anche in considerazione della dissociazione di tutti gli altri spettatori presenti nell'impianto sportivo, riportata puntualmente sia dalla Procura Federale che dal Commissario di Campo,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società PADOVA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato "Tribuna Est", destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori.
Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

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