Messina, Procura Federale: ammenda di 6.500 euro e squalifica per Stefano Alaimo

Sanzione da parte della Procura Federale della FIGC nei confronti dell'ex presidente del Messina, Stefano Alaimo, e dello stesso club peloritano. Ecco la nota ufficiale:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1057 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Stefano ALAIMO, e della società ACR MESSINA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Stefano ALAIMO, n.q. di Amministratore e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA SRL, dal 07/01/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministrazione e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) dai sigg. Cissè Doudou Aissatou Sarr e Chateaux Alexandre, n.q. di Amministratori della AAD Invest Group S. à r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della Società sportiva, la certificazione equipollente alla visura camerale necessaria a verificare la presenza, al suo interno, di ulteriori soggetti tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e produrre la relativa documentazione, in funzione di quanto stabilito ai commi 3° e 4° dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; solo previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un estratto del registro delle imprese del Lussemburgo relativo alla società acquirente quale documento equipollente alla visura camerale; B) dal sig. Chateaux Alexandre, n.q. di Amministratore della AAD Invest Group S. à r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della Società sportiva, un certificato estero equipollente al casellario giudiziario rilasciato dal Ministero della Giustizia francese, rilasciato, come previsto dal comma 5° lett. D) del richiamato art. 20 bis, in data non anteriore ai 15 giorni dall’acquisizione, risultando, il documento prodotto, rilasciato in data 23 ottobre 2024; solo previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato prodotto l’equipollente del certificato del casellario giudiziario rilasciato al sig. Chateaux Alexandre in data 12 marzo 2025; C) dal sig. Cissè Doudou Aissatou Sarr, socio unico ed Amministratore AAD Invest Group S. à r.L., e dal sig. Chateaux Alexandre, n.q. di Amministratore della AAD Invest Group S. à r.L., acquirente con rogito notarile del 2 gennaio 2025 dell’80% delle quote della Società sportiva, le referenze bancarie comprovanti la solidità finanziaria della società acquirente ai sensi del 6° comma dell’art. 20 bis citato; previa concessione, con p.e.c. della Commissione del 27 febbraio 2025, del termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la società ha prodotto, con p.e.c. del 14 marzo 2025, un contratto di finanziamento garantito da pegno su azioni ed una email del 13 marzo 2025, contenente una dichiarazione con la quale un dipendente della Banca Santander conferma al sig. Cissè Doudou Aissatou Sarr di essere in attesa di ricevere 75 milioni di euro tramite una SBLC (lettera di credito ossia garanzia bancaria) per lo sviluppo aziendale della AAD Invest Group. Tale documentazione, sottoposta a verifica in data 20 marzo 2025, è stata ritenuta non conforme dalla Commissione che ha concesso, in data 30 aprile 2025, un ulteriore termine perentorio di 15 giorni al fine di integrare, quanto prodotto, con referenza bancarie conformi a quanto richiesto dalla normativa federale, specificando che le stesse avrebbero dovuto contemplare la classe di rating assegnata alla AAD Invest Group ovvero una spiegazione delle ragioni per le quali la banca
eventualmente non avrebbe potuto fornire tale attestazione, corredata, in tal caso, da documentazione da cui evincere, in termini sostanziali, la solidità finanziaria dell’acquirente; a tale richiesta della Commissione non ha fatto seguito alcun riscontro;
ACR MESSINA SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati nel presente procedimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Stefano ALAIMO,
⋅ Società ACR MESSINA SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano ALAIMO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano ALAIMO,
⋅ € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda per la società ACR MESSINA SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
