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Serie C, giudice sportivo: 36 gli squalificati, 3 per 2 turni. Mano pesante anche sulle panchine

Serie C, giudice sportivo: 36 gli squalificati, 3 per 2 turni. Mano pesante anche sulle panchine TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
martedì 20 dicembre 2022, 12:48Serie C

Archiviata la 19^ giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo.
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del19 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'
AMMENDA

€ 3000 PRO PATRIA
€ 1500 L.R. VICENZA proc. fed., r. c.c.).
€ 300 CARRARESE
€ 200 RIMINI
€ 200 TRENTO

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 DICEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA

FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, reagiva ad alcune frasi irriguardose pronunciate nei suoi confronti dal tesserato avversario sopraindicato, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E EURO 500 DI AMMENDA

ZAMBARDI FABRIZIO (CATANZARO)
A) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione al momento dell’uscita dal terreno di gioco appena fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva un’espressione blasfema sferrando una manata di forte intensità alla porta che conduce agli spogliatoi;
C) a fine gara, nonostante il provvedimento di espulsione, faceva accesso sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
DALMONTE ALESSANDRO (L.R. VICENZA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
APPIANI CARLO (NOVARA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MARMORA LUCA GIOVANNI (PRO SESTO) per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
BERTONCINI PAOLO (FIORENZUOLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava intenzionalmente dalla panchina per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MAGGIANI EMANUELE (TURRIS) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire platealmente allargando le braccia nei confronti di una decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PESARESI EMANUELE (RECANATESE) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando parole irrispettose nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PESOLI EMANUELE (VITERBESE) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, proferiva nei suoi confronti frasi irriguardose in conseguenza delle quali si verificava un diverbio fra i due.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AUTERI GAETANO (ACR MESSINA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto davanti alla porta degli spogliatoi riservati agli Arbitri, proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

SALVATO ALESSIO (TORRES) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, pronunciava più volte parole offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate.
CONTESSA SERGIO (TURRIS) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una sua decisione, raccoglieva il pallone con le mani e lo lanciava verso quest’ultimo, colpendolo in modo lieve al piede destro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (VIS PESARO) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone a distanza, lo colpiva con un pugno sulla mano.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ROTA ARENSI (ALESSANDRIA)
DI MASSIMO ALESSIO (ANCONA)
CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
SEMERARO FRANCESCO (GUBBIO)
IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MEZZONI FRANCESCO (ANCONA)
CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V.)
GIUDICI LUCA (LECCO)
VASIC ALJOSA (PADOVA)
IMPERIALE MARCO (CARRARESE)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
NICASTRO FRANCESCO (PONTEDERA)
BACCHETTI LORIS (FERALPISALO’)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)
SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
CERRETTI CRISTIAN (IMOLESE)
COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
MENSAH DAVIS (MANTOVA)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
CREMONESI MICHELE (REGGIANA)
ERMACORA FEDERICO (RENATE)
BORGHI LEONARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
ACQUADRO ALBERTO (TURRIS)
MERKAJ SILVIO (VIRTUS ENTELLA)
HALLFREDSSON EMIL (VIRTUS VERONA)

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